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CONDIZIONI E REGOLAMENTO VIAGGIO
vacanze studio&sport all’estero e in italia periodo settembre 2010/2011
1. FONTI LEGISLATIVE: La vendita di pacchetti turistici che abbiano ad oggetto servizi da fornire sia sul territorio nazionale che estero riguardanti vacanze studio&sport è disciplinata dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale relativa al Contratto di Viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970, in quanto applicabile, nonché dal Codice del Consumo di cui al D. Lgs n. 206 del 6 settembre 2005 (artt. 82 – 100) e suesuccessive modificazioni.
2. AUTORIZZAZIONI: vedi scheda tecnica.
3. DEFINIZIONI: Ai fini del presente contratto si intende per:
a. organizzatore di viaggio, il soggetto, nel caso specifico ATLANTE VIAGGI che realizza la combinazione degli elementi di cui al seguente art. 4 e siobbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario a procurare a terzi pacchetti turistici;
b. venditore, il soggetto che vende, si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi del seguente art. 4 verso un corrispettivo forfetario;
c. consumatore di pacchetti turistici, l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizionirichieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.



